Revocatoria ordinaria, insussistenza del rischio che l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, onere della prova

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.2.2015, n. 1902].

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