Revocatoria, giudizio volto all’accoglimento dell’azione, credito meramente eventuale, sufficienza

Nell’ambito del giudizio volto all’eventuale accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c., al giudice della revocatoria non viene richiesta una valutazione approfondita del merito della controversia, tale da consentire un accertamento circa la reale fondatezza del credito oggetto di tutela, essendo sufficiente la prospettazione di un credito meramente eventuale ai fini della proponibilità della domanda. infatti, l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Dunque, per l’accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.

Tribunale di Lecce, sentenza del 7.12.2020