Revocatoria, eccezione di prescrizione: efficacia nei confronti di tutti i litisconsorti necessari

Deve ribadirsi in questa sede il principio in forza del quale, in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., sussistendo un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore, la sollevazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione da parte di uno solo dei litisconsorti necessari deve ritenersi estesa anche ai restanti litisconsorti. Ciò posto, una volta estesa l’efficacia dell’eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e acquisita detta eccezione all’ambito del thema decidendum validamente introdotto dalle parti, deve ritenersi che tutti i contraddittori siano legittimati a discuterne la fondatezza e, conseguentemente, a dolersi dell’eventuale decisione contraria adottata dal giudice. Deve ritenersi pertanto corretto ritenere che l’avvenuta estensione dell’efficacia dell’eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i contraddittori esclude che il rilievo della prescrizione possa intervenire, in sede di gravame, in modo differenziato relativamente a un rapporto da intendere in modo necessariamente unitario, con la conseguente ammissibilità dell’appello proposto, avverso il provvedimento di rigetto dell’eccezione, dal litisconsorte necessario ch’ebbe a trascurarne la tempestiva sollevazione in primo grado.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2018, n. 11758