Revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato, opposizione, accogliento: la liquidazione del compenso spettante al difensore?

Va affermato che il giudice che accolga l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l’ammissione, non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.1.2022, n. 286