Revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e legittimazione

La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. Nel caso di specie, unico soggetto che può dolersi della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è la parte e non il suo difensore, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, potendo il difensore agire nei confronti del cliente per la liquidazione del compenso.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 21.12.2021, n. 40971