Revoca dell’amministratore di condominio, decreto della corte di appello sul reclamo contro il decreto del tribunale: inammissibilità del ricorso per cassazione

Va confermato l’orientamento giurisprudenziale in punto di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c. Nella specie non inducono a mutare il detto orientamento gli argomenti offerti dal ricorrente (secondo cui porterebbero a ravvisare l’incidenza del provvedimento di revoca dell’amministratore su diritti soggettivi e quindi l’esperibilità del ricorso per cassazione) che evidenziano: come il provvedimento di revoca dell’amministratore comporti, in realtà, la risoluzione anticipata (e non la mera sospensione) del rapporto esistente tra tutti i condomini e l’amministratore, ed è perciò estraneo all’ambito della giurisdizione volontaria; una serie di complicazioni di carattere pratico che ostacolano il rispristino dell’incarico in favore dell’amministratore revocato (quale, ad esempio, l’eventuale nomina di un nuovo amministratore); come l’art. 64 disp. att. c.c. deroghi all’art. 1726 c.c., riconoscendo la legittimazione ad agire per la revoca ad un solo condomino, e come la stessa norma contempli la necessità del “contraddittorio” tra ricorrente ed amministratore, il che esula dall’ambito della volontaria giurisdizione; che l’art. 1129 c.c., comma 13, preclude all’assemblea la possibilità di nominare nuovamente l’amministratore.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.10.2020, n. 23743