Revoca della dichiarazione di fallimento: la nullità della notificazione della relativa istanza ha carattere pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate con l’atto di opposizione

La revoca della dichiarazione di fallimento, conseguente all’accertata nullità della notificazione della relativa istanza (in quanto avente carattere pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate con l’atto di opposizione, con conseguente assorbimento ed escludendo che l’omesso esame di tali questioni si traducesse in un difetto di pronuncia), si pone perfettamente in linea con il dettato dello art. 276 c.p.c., comma 2, il quale, nel disciplinare la deliberazione della decisione in camera di consiglio, antepone all’esame del merito quello delle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio, la cui portata, logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alla verifica della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, fa sì che l’accoglimento della questione determini la definizione dell’intera materia del contendere, rendendo pertanto superflua una decisione sul merito della controversia [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.7.2015, n. 13882].

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