Restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado: la domanda non è nuova…però bisogna precisare

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame, mentre, qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.5.2014, n. 9929].

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