Responsabilità sanitaria, l. 24/2017, responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera: in caso di incertezza sull’esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore

Sulla qualificazione della responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera non ha avuto incidenza alcuna la disciplina innovativa introdotta in materia di responsabilità medica dalla legge n. 24 del 8.3.2017; pertanto, la valutazione circa la sussistenza di inesatto adempimento generativo di obbligazione risarcitoria deve dunque ritenersi (ancora) disciplinata in via generale, soprattutto per quanto concerne i relativi oneri probatori, dal disposto dell’art. 1218 c.c. Ciò posto, va confermato che “qualora, all’esito del giudizio, permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore”.

 

Tribunale di Torino, sentenza del 17.11.2017n. 5539