Responsabilità sanitaria, improcedibilità della domanda: va chiamata in mediazione anche l’assicurazione, come conferma la Legge Gelli-Bianco 24/2017

Nell’ambito di una controversia in tema di responsabilità sanitaria (domanda risarcitoria del paziente nei confronti dei sanitari e della struttura, la quale abbia chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione) va affermato – con riferimento alla questione se la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dei terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis – che l’incipit dell’art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/10 parlando di “chi intende esercitare in giudizio un’azione” non si riferisce solamente alle domande proposte dall’attore e ben può essere riferito anche alla chiamata di terzo fondata sul contratto assicurativo purché, come nel caso di specie, vi sia una controversia tra chiamante e chiamato sulla validità o operatività del contratto di assicurazione. La rinnovazione della mediazione con un ambito soggettivo più ampio di quello originario può assicurare maggiormente risultato conciliativo e di ciò si ha una indiretta conferma nel disposto del comma 4 dell’art. 8 della l. 24/2017, che prevede che la partecipazione al procedimento di consulenza preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’art. 10, intendendo così il legislatore assicurare la funzione conciliativa dell’istituto nella piena consapevolezza che senza un loro coinvolgimento di possibilità conciliativa sono assai ridotte.

 

Tribunale di Verona, sezione terza civile, ordinanza del 2.2.2018