Responsabilità sanitaria ex lege Gelli-Bianco: istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita (Ministero della salute, decreto 29.9.2017)

Sulla Gazzetta Ufficiale  n. 248 del 23-10-2017 è stato pubblicato il Decreto 29 settembre 2017 del ministero della salute, recante Istituzione dell’Osservatorio nazionale delle  buone  pratiche sulla sicurezza nella  sanità.

In argomento si segnala:

Di seguito il testo del Decreto 29.9.2017

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 settembre 2017

Istituzione dell’Osservatorio nazionale delle  buone  pratiche  sulla sicurezza nella sanita’.

(GU n.248 del 23-10-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia

sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

  Visto l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  e

successive modificazioni che ha istituito  l’Agenzia  per  i  servizi

sanitari regionali, sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  della

salute;

  Visto l’art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in

virtu’ del quale, la suddetta Agenzia ha assunto la denominazione  di

Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,  quale  organo

tecnico scientifico del  Servizio  sanitario  nazionale,  che  svolge

attivita’ di ricerca e di supporto nei confronti del  Ministro  della

salute, delle Regioni e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano;

  Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 116/CSR), concernente

la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti  e  delle

cure che, nel definire un assetto nazionale di governance del rischio

clinico,   che   vede   collegati   in   rete   tutti   i    soggetti

istituzionalmente chiamati a contribuire alla sicurezza dei  pazienti

e delle cure, ha  attribuito  all’Agenzia  nazionale  per  i  servizi

sanitari regionali (AGENAS) i compiti  di  monitoraggio  delle  buone

pratiche per la sicurezza dei pazienti e  di  Osservatorio  nazionale

sinistri e polizze assicurative;

  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle

politiche sociali 11 dicembre 2009, recante «Istituzione del  sistema

informativo per il monitoraggio degli  errori  in  sanita’»  (SIMES),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero della salute» e, in particolare gli articoli 4 e 11;

  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in

materia  di  responsabilita’   professionale   degli   esercenti   le

professioni sanitarie»;

  Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, della citata legge n.  24

del 2017, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  sia

istituito, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,

presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  (AGENAS)

l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla  sicurezza  nella

sanita’;

  Visto il comma 2 del  richiamato  art.  3,  il  quale  prevede  che

l’Osservatorio acquisisce dai Centri  per  la  gestione  del  rischio

sanitario e la sicurezza  del  paziente,  di  cui  all’art.  2  della

richiamata legge n. 24 del 2017, i dati regionali relativi ai  rischi

ed eventi avversi nonche’ alle cause, all’entita’, alla  frequenza  e

all’onere  finanziario  del  contenzioso   e,   anche   mediante   la

predisposizione, con l’ausilio delle societa’  scientifiche  e  delle

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di  cui

all’art. 5 della medesima legge, di  linee  di  indirizzo,  individua

idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio  sanitario

e il monitoraggio delle buone pratiche per la  sicurezza  delle  cure

nonche’ per la formazione e l’aggiornamento del  personale  esercente

le professioni sanitarie;

  Ritenuto, pertanto, di provvedere, ai sensi dell’art.  3,  comma  1

della   predetta   legge   n.   24    del    2017,    all’istituzione

dell’Osservatorio nazionale  delle  buone  pratiche  sulla  sicurezza

nella sanita’;

  Acquisita l’Intesa in sede di conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano nella seduta del 21 settembre 2017 (Rep. atti n. 156/CSR);

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

             Osservatorio nazionale delle buone pratiche

                    sulla sicurezza nella sanita’

 

  1. E’ istituito presso l’Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari

regionali (AGENAS)  l’Osservatorio  nazionale  delle  buone  pratiche

sulla sicurezza nella sanita’, di cui all’art. 3 della legge 8  marzo

2017, n. 24, di seguito «Osservatorio».

  2. L’Osservatorio e’ composto da:

    a) il direttore generale dell’Agenzia  nazionale  per  i  servizi

sanitari regionali, con funzioni di coordinatore;

    b) il  direttore  generale  della  programmazione  sanitaria  del

Ministero della salute;

    c) il direttore generale  delle  professioni  sanitarie  e  delle

risorse umane del Servizio sanitario nazionale  del  Ministero  della

salute;

    d) il direttore  generale  della  digitalizzazione,  del  sistema

informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute;

    e)  il  direttore  generale  della  prevenzione   sanitaria   del

Ministero della salute;

    f) il direttore generale dei dispositivi medici  e  del  servizio

farmaceutico del Ministero della salute;

    g) il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco;

    h) il presidente dell’Istituto superiore di sanita’;

    i) il presidente del Consiglio superiore di sanita’;

      j) cinque esperti designati dal Ministro della salute;

      k) otto rappresentanti delle regioni e delle province autonome,

designati dalla commissione salute del coordinamento delle regioni.

  3. Le funzioni  di  supporto  tecnico-scientifico  delle  attivita’

dell’Osservatorio sono svolte dall’Agenzia nazionale  per  i  servizi

sanitari regionali.

  4.   L’Osservatorio,   all’atto   dell’insediamento,   adotta    un

regolamento,  con  il  quale   disciplina   l’organizzazione   e   il

funzionamento delle attivita’.

 

                              Art. 2

 

                     Funzioni dell’Osservatorio

 

  1. L’Osservatorio di cui all’art. 1, nel rispetto  degli  indirizzi

di programmazione sanitaria nazionale definiti  dal  Ministero  della

salute, svolge le seguenti funzioni:

    a) acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario  e

la sicurezza del paziente, di cui all’art. 2 della legge  n.  24  del

2017, i dati regionali relativi ai rischi,  agli  eventi  avversi  ed

eventi sentinella, nonche’ agli eventi senza danno;

    b) acquisisce dai richiamati Centri per la gestione  del  rischio

sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi  alle

tipologie dei sinistri, alle cause,  all’entita’,  alla  frequenza  e

all’onere finanziario del contenzioso;

    c) analizza i dati acquisiti ai sensi delle lettere a) e b);

    d)  fornisce  indicazioni  alle  Regioni   sulle   modalita’   di

sorveglianza del  rischio  sanitario  ai  fini  della  sicurezza  del

paziente;

    e) individua idonee misure per la prevenzione e la  gestione  del

rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche  per  la

sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonche’  per

la  formazione  e  l’aggiornamento   del   personale   esercente   le

professioni sanitarie anche attraverso la predisposizione di linee di

indirizzo;

    f) effettua, sulla base dei dati  acquisiti  dai  Centri  per  la

gestione del rischio sanitario, il monitoraggio delle buone  pratiche

per la sicurezza delle cure a livello nazionale;

    g) trasmette al Ministro della salute, entro e non  oltre  il  31

dicembre di ciascun anno, una relazione sull’attivita’ svolta.

  2. L’Osservatorio, per l’espletamento dei compiti di cui  al  comma

1, si avvale anche dei dati presenti nel Sistema informativo  per  il

monitoraggio degli errori in sanita’ (SIMES).

  3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni  di  cui  al  comma  1,

lettera e), l’Osservatorio si avvale delle  societa’  scientifiche  e

delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni  sanitarie,

come individuate ai sensi dell’art. 5 della legge  n.  24  del  2017e

puo’, altresi’, avvalersi di rappresentanti delle federazioni e delle

associazioni professionali e  di  esperti  nelle  specifiche  materie

trattate, incluse le associazioni dei pazienti.

 

                               Art. 3

 

                         Disposizioni finali

 

  1. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori a  carico  della  finanza

pubblica.

  2. La partecipazione all’Osservatorio e’ a  titolo  gratuito  e  ai

componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri  emolumenti

comunque denominati. Le eventuali spese di  missione  dei  componenti

sono poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.

 

                               Art. 4

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno

successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

  2. Il  presente  decreto  e’  trasmesso  al  competente  organo  di

controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

 

    Roma, 29 settembre 2017

 

                                                Il Ministro: Lorenzin