Responsabilità sanitaria: erroneo il riferimento del CTU al criterio probabilistico laddove riguardi l’indagine sulla condotta

È erroneo il riferimento effettuato dalla consulenza al criterio probabilistico, laddove riguardi l’indagine sulla condotta del sanitario – e anche sulla sua colpa, dunque, sulla prospettabile negligenza, imprudenza o imperizia, dello stesso nell’adempimento della propria prestazione professionale – attiene difatti alla valutazione dell’attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell’inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l’affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme  dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi. Occorre tener distinti difatti, da un lato, l’accertamento del nesso di causalità tra l’operato del sanitario e l’evento sofferto dal danneggiato e, dall’altro, l’accertamento della colpa del sanitario nell’adempimento della propria prestazione.

La prima valutazione riguarda il nesso di causalità nell’ambito della responsabilità civile e deve esser parametrata allo standard probatorio della relazione causale del ‘più probabile che non’ alternativo a quello della responsabilità ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ rilevante in sede penale.

La seconda valutazione riguarda la colpa del sanitario – dunque, sulla prospettabile negligenza, imprudenza o imperizia, dello stesso nell’adempimento della propria prestazione professionale – e attiene all’attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell’inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l’affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi.

L’eventuale incompletezza della cartella clinica, e a maggior ragione del verbale operatorio, è una circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrati i fatti rilevanti ai fini del giudizio e non vale di per sé a dimostrare la colpa dei sanitari.

Tribunale Ascoli Piceno, sezione prima, sentenza del 3.8.2022, n. 518

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