Responsabilità processuale aggravata: la domanda di risarcimento va fatta valere nel giudizio in cui i danni dedotti sono stati causati

È inammissibile la domanda di risarcimento dei danni cagionati nei pregressi gradi di giudizio, dovendo essa farsi valere nel giudizio in cui i danni dedotti sono stati causati. La responsabilità processuale aggravata infatti – applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – disciplina un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l’appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati. Ciò vale,  anche per la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 4.2.2015, n. 1952].

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