Responsabilità processuale aggravata: infondatezza della pretesa e consapevolezza della presumibile infondatezza della pretesa; trascrizione della domanda giudiziale

Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 2 è necessario che siano accertate sia l’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell’agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta. Ai fini dell’affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell’interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all’esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell’esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell’obbligo di agire con la normale prudenza l’esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l’esito positivo del giudizio.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.11.2017, n. 26515