Responsabilità processuale aggravata: elementi obiettivi dai quali desumere la concerta esistenza del danno e prova del dolo o della colpa grave

L’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l’accertamento sia dell’elemento soggettivo dell’illecito (mala fede o colpa grave) sia dell’elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concerta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi. La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo anche che l’altra parte deduca e dimostri nell’indicato comportamento avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 17.10.2016, n. 19313