Responsabilità per i danni da ritardo del vettore ferroviario

 La disciplina del trasporto ferroviario di cui al  R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella L. 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato è tuttora vigente ai sensi del D.L. n. 200/2008, convertito nella L. n. 9/2009, che ha confermato la vigenza del RDL citato con decorrenza 16.12.2009. Ne segue che ai sensi dell’art. 11 del RDL il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni “esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10, qualunque sia la causa e l’inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo”, e cioè limitatamente al rimborso del biglietto, qualora non sia stato effettuato il viaggio, o al riconoscimento di una percentuale sul costo del biglietto, variabile a seconda della durata del ritardo.  Tale disciplina non è lesiva dell’ordinamento comunitario, posto che anche il regolamento comunitario CE 1371/2007 prevede analoghi specifici limiti al diritto al risarcimento dei danni da ritardo o soppressione del viaggio. Né d’altra parte può porsi un problema di vessatorietà delle condizioni generali di contratto del vettore ferroviario, con conseguente loro nullità ai sensi della normativa consumeristica, nella  misura in cui le stesse sono meramente riproduttive di disposizioni legali.

 

Tribunale di Firenze, sentenza del 23.3.2017