Responsabilità penale del medico dopo la riforma Gelli-Bianco: la legge 24/2017 non è più favorevole

Si legge nella comunicazione n. 3/2017 della Suprema Corte di Cassazione, nella quale viene riportata la questione di diritto esaminata dalla quarta sezione penale  nell’udienza pubblica del 20 aprile 2017, che: “La legge n. 24 del 2017 ha introdotto, all’art. 5, un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie, governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate e, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali. Ai sensi dell’art. 590-sexies c.p. introdotto dall’art. 6 della medesima legge, tale nuovo quadro disciplinare è rilevante anche ai fini della valutazione della perizia del professionista con riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p.; e, per la sua novità, trova applicazione solo ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella. Per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012, che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

 

Per approfondimenti –> Responsabilità del Sanitario: legge + schema + commenti + giurisprudenza

Per approfondimenti ulteriori –> VIOLA, La nuova responsabilità sanitaria, DirittoAvanzato, Milano, 2017