Responsabilità disciplinare del magistrato ed assoluzione perché il fatto è di scarsa rilevanza: sussiste l’interesse all’impugnazione

Deve escludersi che l’assoluzione del magistrato perchè, ai sensi del citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis “l’illecito disciplinare non è configurabile” in quanto “il fatto è di scarsa rilevanza” sia totalmente liberatoria, cioè inidonea ad arrecare un qualsiasi pregiudizio, attuale o potenziale, al magistrato assolto. Basta osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite, l’applicazione dell’istituto in esame presuppone, quanto meno, indefettibilmente – in sostanziale analogia alla formula penalistica “perchè il fatto non costituisce reato” – l’accertamento che la fattispecie tipica dell’illecito, cioè la materialità del fatto storico tipizzato, si sia realizzata e sia riferibile all’incolpato.

 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 13.12.2017, n. 29914