Responsabilità dell’avvocato: valutazione prognostica e onere della prova

La mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’attività del prestatore d’opera, induce ad escludere l’affermazione della responsabilità del legale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale; ciò in quanto la responsabilità dell’esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (con riferimento alla domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata nei confronti dell’avvocato che aveva difeso la parte in giudizi volti a proporre ricorso nei confronti dell’INPS per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, risoltisi negativamente in primo grado e con appello dichiarato inammissibile perchè proposto fuori termine, la SC afferma che correttamente la Corte territoriale ha escluso una prognosi positiva sull’eventuale accoglimento in appello della domanda, atteso che gli interessati non avevano fatto valere, attraverso idonea documentazione, la sussistenza di elementi tali da poter far considerare sussistente il loro stato di invalidità, sì da poter con valutazione prognostica ritenere che l’eventuale rinnovazione in appello delle CC.TT.UU. medico-legali avrebbe prodotto una modifica degli esiti delle CC.TT.UU. disposte in primo grado).

  

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.6.2019, n. 17414