Responsabilità dell’avvocato tra omessa interruzione della prescrizione, procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi e omesso suggerimento di vie di tutela meno ardue di quella intrapresa

In tema di responsabilità nell’esercizio dell’attività professionale forense, rientra nell’ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del cliente, i quali di regola non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine; d’altronde, la procura alle liti, conferita in termini ampi ed omnicomprensivi, è idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, dovendosi altresì ribadire che l’obbligo di attivarsi a tutela della posizione dell’assistito è connaturato alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento (nella specie la SC afferma che la Corte di merito non ha dimostrato di avere valutato i termini e l’ampiezza del mandato ricevuto dal legale in relazione all’attività effettivamente espletata in esecuzione del mandato, osservando l’omessa valutazione di elementi decisivi da parte del giudice, quali il fatto che il legale ha suggerito all’assistito di “intraprendere un’ardua azione … anziché suggerire meno ardue vie di tutela … in ciò dimostrando di avere ricevuto un mandato in tal senso e di non averlo saputo diligentemente assolvere”).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.11.2019, n. 29353