Responsabilità dell’avvocato, inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, prescrizione

Nel caso in cui l’illecito contrattuale consista nell’inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell’art. 2935 c.c.. Dato, questo, che traduce, nella fattispecie peculiare dell’inadempimento inserito entro una struttura processuale e quindi di per sè solo inidoneo a causare danno, il principio della percepibilità oggettiva quale elemento necessario per l’identificazione del dies a quo del termine prescrizionale. E ..........

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