Responsabilità dell’avvocato: giudizio prognostico sull’esito dell’attività omessa secondo il principio del più probabile che non

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività dovuta da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio patrimoniale per il cliente in violazione dell’obbligo qualificato di cui all’art 1176 c 2° cc (nel caso di specie la mancata costituzione) occorre verificare non solo la eventuale colpa del difensore ma altresì il nesso di causalità tra la condotta colposa e l’evento di danno secondo un giudizio prognostico sull’esito della eventuale attività omessa secondo il principio del più probabile che non.

Tribunale di Roma, sentenza del 16.1.2019