Responsabilità dell’avvocato e onere probatorio

La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed infine se, qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. Nella specie, è dunque necessario verificare se risulta provata la negligente condotta ascritta dall’attrice all’avvocato, se da essa sia derivato un danno e se un comportamento diligente avrebbe ragionevolmente consentito alla cliente di ottenere vedere accolta la sua impugnazione del licenziamento o comunque riconosciute le proprie pretese economiche, e dunque avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno qui lamentato. Tale indagine non può che essere svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire in merito al sicuro fondamento (o apprezzabile probabilità) di accoglimento delle proprie ragioni ove il professionista avesse svolto una diligente attività.

Tribunale di Milano, sentenza del 28.10.2020