Responsabilità dell’avvocato da inammissibilità dell’appello per omessa sottoscrizione dell’atto: necessario provare il danno-conseguenza

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove l’avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (caso in cui il legale aveva omesso di sottoscrivere l’atto di appello, ma l’attore – afferma il Giudice – non ha adempiuto il suddetto onere probatorio, limitandosi a dedurre la negligenza del convenuto ed il sicuro accoglimento dell’appello in assenza della declaratoria di inammissibilità dovuta all’errore del legale, senza fornire alcuna allegazione della diminuzione patrimoniale conseguente alla suddetta declaratoria di inammissibilità, ovvero il c.d. danno-conseguenza).

Tribunale di Roma, sentenza del 11.9.2020, n. 12183