Responsabilità dell’avvocato: affermato che il mancato guadagno è dovuto – con molta probabilità – all’omissione dell’agente, il danno va risarcito interamente
In tema di responsabilità dell’avvocato, una volta affermato che il danno (rectius, il mancato guadagno) è dovuto, con molta probabilità, all’omissione dell’agente, il nesso di causalità deve dirsi accertato (regola del più probabile che no) ed il danno va risarcito interamente, secondo la regola del “tutto o niente” o all or nothing: accertato che x ha causato Y – e questo giudizio non richiede certezza ma probabilità – il danno è interamente posto a carico dell’agente e non già in proporzione alla asserita probabilità (nella specie gli eredi di soggetto deceduto sul posto di lavoro si rivolgevano ad un avvocato per ottenere il risarcimento del danno e questi depositava costituzione di parte civile nel processo penale; intervenuta però sentenza di patteggiamento, l’azione civile non veniva mai esercitata, a seguito di tale patteggiamento, in sede civile; appurato che ormai non poteva più farsi causa in sede civile, gli eredi proponevano azione di responsabilità professionale nei confronti del legale, che la Corte di Appello condannava a risarcire ai clienti un danno pari alla somma che costoro avrebbero potuto conseguire se fosse stata fatta l’azione civile, ritenendo che, se si fosse agito in sede civile, probabilmente il danno si sarebbe evitato, rectius, il vantaggio sarebbe stato conseguito; la Cassazione rigetta il ricorso).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.1.2022, n. 2072