Responsabilità del sanitario: la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non serve
La distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del sanitario in quanto comunque nella cosiddetta obbligazione di mezzi lo sforzo diligente del debitore è in ogni caso rivolto al perseguimento del risultato dovuto.
Del resto nelle ipotesi tipicamente indicate come obbligazioni di risultato (es. l’obbligazione del depositario) non è comunque garantito il risultato, giacchè l’impegno del debitore è pur sempre obbligatorio, e non si sostanzia invero in un’assicurazione. Tant’è che il medesimo non risponde dell’inadempimento dovuto a impedimento sopravvenuto non prevedibile nè superabile con il normale sforzo diligente adeguato al tipo di prestazione.
Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 12.10.2016