Responsabilità del medico: questo il riparto dell’onere probatorio

Dal punto di vista della dicotomia adempimento – inadempimento, l’attore (presunto danneggiato) deve allegare specificamente la mancata guarigione o l’aggravamento della patologia di ingresso ed i profili di inadempimento del medico e/o della struttura nosocomiale. Il medico e/o la struttura hanno l’onere della prova che l’inadempimento non vi è stato affatto o se vi è stato, non è dipeso da causa ad essi imputabile ovvero non è stato causa del danno. Dal punto di vista del nesso causale, ove il giudice non sia in grado di accertare in modo certo e pieno, in base al principio del libero convincimento, la derivazione del danno dalla condotta del medico e/o della struttura, occorrerà verificare se in mancanza della condotta sanitaria censurabile (ovvero in presenza di una condotta più appropriata ed omessa) i risultati (in termini di normalità applicata alla singola e complessiva fattispecie) sarebbero stati diversi e migliori (per il paziente) secondo il principio del più probabile che non [Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 30.04.2015].

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