Responsabilità del medico: più probabile che non vale per il solo nesso causale, ma per le prove vale la più elevata idoneità rappresentativa
L’accertamento del nesso causale tra condotta del medico ed evento lesivo non richiede – nel presente civile – una prova in termini di certezza assoluta, essendo invece sufficiente una valutazione probabilistica in termini di elevata probabilità (secondo il noto canone del “più probabile che non”). In tal senso è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “in tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”.
Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021