Responsabilità del ginecologo, mancata amniocentesi, onere probatorio

Qualora risulti che un medico specialista in ginecologia, cui una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione per non avere prescritto l’amniocentesi ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi, non elide l’efficacia causale dell’inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si è verificato e, conseguentemente, ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico-fisica, per avere avuto la “sorpresa” della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance deve essere considerata una parte di quel danno ascrivibile all’inadempimento del medico.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.01.2017, n. 243