Memoria di replica con contenuto di conclusionale: inammissibile perché si vulnera il contraddittorio
Ove la memoria di replica non sia destinata a replicare alle difese svolte dalla controparte, ma tenda a surrogare la comparsa conclusionale non depositata nei termini, essa vìola le garanzie di difesa e contraddittorio, impedendo alla controparte il proprio diritto di difesa.
Di conseguenza in quest’ultimo caso il giudice non deve tener conto della replica [Tribunale di Foggia, sezione prima, sentenza del 13.5.2014].