Relata di notifica che attesta che il destinatario risulta trasferito altrove come da informazioni in loco, momentanea assenza dal luogo di residenza, opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

In presenza di una relata dell’ufficiale giudiziario nella quale si attesta che il destinatario della notificazione “risulta trasferito altrove come da informazioni in loco”, non può ritenersi che il destinatario stesso fosse irreperibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143 c.p.c. L’applicabilità dell’art. 143 c.p.c. postula la irreperibilità “oggettiva” e non temporanea del destinatario della notificazione, che si risolve nell’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l’esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall’ordinaria diligenza.

Ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria; dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.11.2016, n. 24253