Regole per l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali sono equivalenti a quelle per l’interpretazione della legge

Nell’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti (per natura ed effetti) agli atti normativi, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi e ssg., ricercando quindi il significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore; il giudice del merito, nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l’essenza e l’effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, che possono avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  26.08.2020, n. 17799