Regolamento preventivo di giurisdizione: è ammissibile, anche in pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo?

Il regolamento preventivo di giurisdizione, di cui all’art. 41 c.p.c., è ammissibile, anche in pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo perchè essa, non resta esclusa dall’emissione di tale decreto, che non costituisce decisione nel merito, ai sensi ed agli effetti dell’art. 41 c.p.c.

La deroga alla giurisdizione dello Stato, può farsi valere mediante il regolamento preventivo anche da un soggetto (nella specie società) avente sede nello Stato che sia stato convenuta davanti al Giudice ordinario nazionale e che invochi l’esistenza di un accordo derogatorio della competenza, in tal modo dimostrando uno specifico interesse ad agire con il regolamento, per escludere la giurisdizione nazionale davanti alla quale sia stato convenuto (sulla base dei generali criteri previsti dalla L. n. 218 del 1995, art. 3) in ragione di un diverso criterio di collegamento esclusivo, quale è un valido accordo per arbitrato estero.

In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito, poichè, essendo radicalmente mancante il potere del giudice adito, questo pur avendo avuto, e perciò esercitato, quello di emettere il richiesto provvedimento, dal momento in cui è stato eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato.

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 21.9.2018, n. 22433