Regolamento di competenza, notifica a mezzo PEC: onere di deposito del ricorso con relata di notifica entro 20 giorni e con attestazione di conformità (a pena di improcedibilità)

In tema di procedimento di regolamento di competenza, la parte ricorrente ha l’onere di depositare il ricorso con la relata di notifica entro venti giorni dall’ultima notifica a pena di improcedibilità e ciò allo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto dei termini per proporre l’impugnazione, nonchè dei termini per l’utile introduzione della procedura. Quando il ricorso venga notificato a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la parte ricorrente deve assolvere l’onere di deposito predetto, depositando copia cartacea: 1) del ricorso; 2) del messaggio di posta elettronica cui era allegato; 3) della relazione di notificazione; 4) della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica cui era allegato il ricorso; tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente, in quanto le regole sul processo civile telematico non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità e, di conseguenza, dinanzi a questa Corte è ancora necessario il deposito di copie cartacee (c.d. “analogiche”) di tutti gli atti processuali; pertanto, quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: 1) stampando e depositando il documento elettronico; 2) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale; la mancanza di attestazione di conformità all’originale della stampa dei documenti sopra indicati rende improcedibile il ricorso, a meno che l’altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all’originale delle copie prodotte dalla parte ricorrente.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.6.2020, n. 10429