Regolamento di competenza d’ufficio in secondo grado

Il regolamento di competenza d’ufficio non può considerarsi precluso dalla circostanza che il conflitto di competenza non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell’impugnazione dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta l’inammissibilità, risultando comunque idonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente attraverso il meccanismo della translatio judicii; qualora pertanto il giudice adito in sede d’impugnazione abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente, la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a quest’ultimo, in caso di dissenso, di richiedere a questa Corte regolatrice una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento previsto dall’art. 45 c.p.c.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.12.2018, n. 32072