Regolamento di competenza d’ufficio in appello

A differenza del regolamento di competenza ad istanza di parte, quello d’ufficio è strutturato non già come un mezzo d’impugnazione, ma come uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell’affare, in via interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, e per la cui proponibilità non si richiede dunque che l’atto che vi abbia dato luogo sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. o con il regolamento ad istanza di parte; esso è pertanto compatibile anche con il procedimento di cui all’art. 720-bis c.p.c., indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in caso di apertura della amministrazione di sostegno, si procede alla designazione, alla sostituzione o alla revoca della nomina della persona chiamata ad esercitare le funzioni di amministratore. Il regolamento d’ufficio non può considerarsi precluso neppure dalla circostanza che il conflitto di competenza non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell’impugnazione dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta l’inammissibilità, risultando comunque idonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente attraverso il meccanismo della translatio judicii; qualora pertanto il giudice adito in sede d’impugnazione abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente, la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a questo ultimo, in caso di dissenso, di richiedere alla Corte di Cassazione una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento previsto dall’art. 45 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.6.2019, n. 15925