Registro INI-PEC attendibile: la Cassazione corregge l’errore materiale dell’ordinanza 24160

In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del di. n. 179 del 2012, conv. Con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Nell’ordinanza 24160/2019 era presente un errore materiale che va corretto-

 

 

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza n. 29749 del 14.11.2019