Reclamo cautelare in formato cartaceo: è giuridicamente inesistente
Per l’atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della disposizione dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12. L’opzione tra la natura cartacea e quella informatica del documento non sottende un problema di forma, ma una ben più radicale questione che afferisce all’essenza stessa del documento, di talchè appare inconferente il richiamo sia al principio processuale di libertà delle forme, sia a quello di tassatività delle nullità (per cui non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge), sia a quello del cd. raggiungimento dello scopo (per cui la nullità per inosservanza di specifici requisiti di forma non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato), per il dirimente rilievo che tutti i richiamati principi attengono, per l’appunto, alla forma degli atti processuali e non a profili afferenti alla loro stessa natura. Ne consegue che – rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico) – l’atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico [Tribunale di Vasto, provvedimento del 15.4.2016].