Reciproca soccombenza, compensazione delle spese processuali, giusti motivi: valore assai esiguo della causa?

Nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, va confermato che si dove ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce – in specie ove l’importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.3.2017, n. 6478