Recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, impresa individuale, legittimazione attiva

Con riferimento alla questione della legittimazione attiva vale il principio per cui nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l’attività aziendale come impresa individuale – così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell’art. 2272, n. 4, cod. civ. -, si realizza una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite), con l’effetto che la titolarità dei rapporti già facenti capo all’ente societario si concentra in capo all’ex socio rimasto imprenditore a titolo individuale [Tribunale di Lucca, sentenza del 2.7.2015, n. 1210].