Rapporti tra processo civile e penale: ecco quando sospendere il giudizio civile

Il giudizio civile di danno deve essere sospeso solamente allorquando l’azione civile risulti essere stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), giacché esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che non può pertanto pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 17.11.2015, n. 23516