Rapporti diretti con la parte assistita, necessità

Il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente impone che l’incarico debba essere conferito dalla parte assistita e, nel caso in cui sia conferito da un terzo, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al dovere di fedeltà e fiducia l’avvocato che gestisca una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e dalla tutela dei suoi interessi, concordando tutta l’attività con un soggetto terzo e senza avere mai un rapporto diretto con la parte assistita.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 100 del 9 ottobre 2019 (pubbl. 14.2.2020)