Quietanza tipica e asseverazione di ricevuto pagamento con dichiarazione unilaterale ex art. 13, R.D. 1814/1927. I fatti non specificatamente contestati devono ritenersi acclarati

Mentre la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza, tale efficacia di piena prova della quietanza “tipica” non ricorre nel caso in cui l’asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all’atto scritto ai fini dell’annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all’iscrizione del privilegio legale; con la conseguenza che essa è, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giudice e non soggiace al solo mezzo della “revoca” di cui al citato art. 2732 c.c.

La L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell’art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.

 

 

Tribunale di Roma, sentenza del 24.10.2017, n. 20048