Quietanza tipica: contestabile in giudizio solo per errore di fatto o violenza

La quietanza “tipica”, essendo indirizzata al debitore, può essere contestata in giudizio solo per errore di fatto o violenza, in analogia alla confessione stragiudiziale resa alla parte, mentre la quietanza “atipica” contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927, essendo indirizzata al conservatore del P.R.A., è liberamente apprezzabile dal giudice, in analogia alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.9.2014, n. 19888].

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