Quietanza, confessione stragiudiziale e mancata presentazione all’interrogatorio formale

La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l’art. 2726 c.c., limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. Ne consegue che, potendo il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti di cui all’interrogatorio formale ove la parte chiamata a renderlo non si sia presentata (art. 232 c.p.c.), la conclusione del Tribunale è corretta, dovendosi ammettere che la mancata risposta possa avere una valenza eguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale, di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.7.2022, n. 19283