Questione di nullità proponibile anche in sede di precisazione delle conclusioni. La clausola contrattuale da interesse per ritardo può essere abusiva anche se inferiore all’interesse usurario.
Se la “quaestio nullitatis” è rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del processo, allora non può essere preclusa alla parte la possibilità di sollevare la relativa questione anche in sede di precisazione delle conclusioni o con la la comparsa conclusionale, tenuto conto peraltro che in tal modo è assicurato il rispetto del contraddittorio poiché la controparte ben può difendersi con la memoria
di replica. Tale ragionamento appare oggi vieppiù doveroso alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europe che, con le pronounce rese nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ha sancito l’obbligo per i Giudici degli Stati membri dell’UE – tra cui rientra l’Italia – e finanche per il Giudice dell’esecuzione davanti al quale venga invocato quale titolo esecutivo un Decreto Ingiuntivo non opposto dall’opponenteconsumatore entro il termine perentorio di cui all’articolo 641 c.p.c. (e rispetto al quale non risulta essere stato effettuato dal Giudice del monitorio alcun sindacato in merito alla vessatorietà delle clausole rilevanti ai fini dell’emissione del D.I., o non risulta esservi stata motivazione in ordine a tale controllo e/o al relativo esito), di procedere al rilievo ufficioso delle clausole vessatorie, onde assicurare il rispetto della Direttiva 93/13 e la tutela dei consumatori.
Può considerarsi abusiva la clausola che, pur prevedendo un interesse per il ritardo nell’adempimento inferiore rispetto al tasso usurario (come accaduto nel caso di specie, avendo appurato il C.T.U. che gli interessi di mora non sono usurari, e dovendosi ribadire come innanzi esposto che usura e vessatorietà ai sensi dell’art. 33, Cod. Cons. costituiscono fenomeni soggettivamente ed oggettivamente non necessariamente coincidenti), fissi l’entità dell’interesse moratorio in una misura non solo superiore rispetto al tasso di interesse corrispettivo (Corte di Giustizia, 14 marzo 2013, C-415/11, Mohamed Aziz – quanto all’Italia, v. art. 1224, co. 1, c.c.), ma, anche, superiore alla misura media degli interessi moratori praticati dagli operatori del medesimo settore di mercato cui appartiene il professionista-contraente (Corte di Giustizia, 14 marzo 2013, C–415/11, Mohamed Aziz).
Tribunale di Salerno, prima sezione civile, sentenza del 20.6.2023 (Giudice Mattia CAPUTO)