Querela di falso: ambito applicativo e precisazioni terminologiche

Dal collegamento tra l’art. 2702 c.c. e l’art. 221 c.p.c. si desume che la querela di falso è l’unico rimedio previsto dall’ordinamento per contestare la verità esteriore del documento, sia sotto il profilo della sua autenticità (ove già tacitamente o giudizialmente riconosciuta), sia sotto quello della sua genuinità. Deve in conclusione ribadirsi che l’efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto (nella specie per l’esperimento positivo del giudizio di verificazione), ove se ne deduca la falsità materiale, può essere disattesa solo per il tramite della proposizione di querela di falso (artt. 221 c.p.c. e segg.): querela prop ..........

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