Quando una sentenza impugnata con l’appello può essere impugnata con ricorso per cassazione?

È opportuno richiamare il principio secondo cui in tema di impugnazioni, il principio di consumazione del relativo potere non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d’inammissibilità dell’atto d’appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, relativa ad un’opposizione agli atti esecutivi, contro la quale sia ammessa soltanto la ricorribilità per cassazione, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo tale tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza medesima, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale del provvedimento impugnato da parte dell’impugnante. Dalla suddetta massima si ricava la regola di diritto che una sentenza impugnata con l’appello può essere impugnata con il ricorso per cassazione alla duplice condizione che quest’ultimo venga proposto: prima che sia intervenuta la declaratoria d’inammissibilità dell’atto d’appello preventivamente notificato; entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di appello.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.3.2022, n. 9472