Quando l’avvocato può trattenere somme a titolo di compenso riscosse per conto della parte?

L’avvocato può trattenere somme a titolo di compenso solo con il consenso specifico ed espresso (quindi consapevole e mai per facta concludentia) del cliente (art. 31 cdf, già art. 44 cod. prev.), fatto comunque sempre salvo l’obbligo di rendiconto.

[massima ufficiale]

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 41 del 25 febbraio 2020 (pubbl. 19.10.2020)