Quando il giudice decide sull’incompetenza non deve pronunziarsi sulle spese

Quando il giudice decide sull’incompetenza non deve pronunziarsi sulle spese, sia perché il processo prosegue sia perché non si verte in tema di vera e propria soccombenza, che presuppone infatti la decisione sul merito. È inoltre stato abrogato il comma dell’art. 91 c.p.c. che espressamente estendeva la pronunzia sulle spese quando si decideva la questione con la sentenza. La riforma introdotta con la l. 69/2009 ha infatti previsto che la decisione sulla competenza deve rivestire la forma dell’ordinanza e per essa non si prevede alcunché in ordine alle spese, a differenza di quanto stabiliva la previgente disciplina dell’art. 91 c.p.c. , lì dove era espressamente precisato l’obbligo del giudice di statuire su di esse anche in caso di sentenza sulla competenza. Ne deriva dunque che spetta al giudice di merito regolarle in forza del criterio della soccombenza, non apparendo invece condivisibile il dictum di Cass. civ. 23359/11, secondo cui la modifica all’art. 91 c.p.c. non avrebbe inciso sul potere/dovere di statuire sulle spese anche se l’incompetenza è dichiarata con ordinanza.

 

Tribunale di Taranto, ordinanza del 24.1.2017